Descrizione
PER LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE:
2. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:
2.1. veicoli alimentati a benzina categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
2.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
2.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
2.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
2.5. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
2.6. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria N e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
2.7. ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0, EURO 1;
5. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione
Le disposizioni prescritte ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:
Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale;
Strada Statale n. 12 (detta “tangenziale”);
Strada Regionale n. 11 (ex-Strada Statale n. 11);
Nuova Strada Provinciale 5 (anche nel tratto compreso all’interno del Centro Abitato);
Via Pastrengo, Via Gardesana e via Verona per chi transita dal lago e non si immette sulla nuova SP 5 VAR.;
Via San Salvar (tratto compreso tra via Gardesana e l’innesto della nuova SP 5 VAR.) e via Molinara (tratto compreso tra L. go S. d’Acquisto e l’innesto della nuova SP 5 VAR.).
Con le esclusioni previste al punto 6
6. Esclusioni dal divieto di circolazione
PER LE LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, COMBUSTIONI ALL'APERTO, SPANDIMENTO LIQUAMI
Oltre il rispetto in tutto il territorio comunale dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026 dei seguenti divieti:
1. divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - legna cippato pellet - (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle classi 1 e 2 stelle;
2. divieto di effettuare combustioni all’aperto di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione al fine di reimpiegare i residui come sostanza concimante o ammendante (rif. comma 6-bis, articolo 182 del D. Lgs. 152/2006) anche nei periodi in cui le stesse sarebbero ammesse dalle disposizioni dell’articolo 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e documentate con le modalità previste dalle vigenti normative;
3. divieto di effettuare falò rituali a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe, nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale (la deroga sarà formalizzata solo a seguito di richiesta da parte dell’associazione organizzatrice) e, secondo quanto indicato nel PRTRA;
4. divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;
in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso si aggiungono le seguenti limitazioni:
· divieto fino al 30 aprile 2026 di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche pari alle classi 1 - 2 - 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017, fino al 30 aprile 2026;
· divieto assoluto di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento (in allerta 1 e 2 non sono possibili deroghe di alcun tipo, come indicato nell’Allegato A alla DGRV 836 del 6 giugno 2017);
· l divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2026, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.
Tali provvedimenti, in vigore dal 1° ottobre 2025, sono stabiliti dalle ordinanze n. 33/2025 (limitazione del traffico veicolare) e n. 34/2025 (limitazioni impianti termici, combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici) con lo scopo di contenere la dispersione in atmosfera delle polveri sottili durante il periodo invernale 2025 - 2026.
Link al bollettino di allerta PM10 di ARPAV https://www.arpa.veneto.it/
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Ultimo aggiornamento: 17 novembre 2025, 10:36